PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali effettuano il censimento, anche utilizzando i dati forniti degli uffici provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei nuclei familiari con reddito annuo inferiore a 6.000 euro e composti esclusivamente da cittadini di età superiore a sessantacinque anni.
      2. I cittadini con i requisiti anagrafici e patrimoniali di cui al comma 1 hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di usufruire gratuitamente del servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari, definito ai sensi dell'articolo 2.
      3. I cittadini portatori di handicap grave e i malati cronici non ospedalizzati, anche di età inferiore a sessantacinque anni, accedono gratuitamente al servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari di cui alla presente legge.
      4. I cittadini di età inferiore a sessantacinque anni, con reddito annuo non superiore a 6.000 euro, hanno accesso al servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari con una riduzione pari al 50 per cento del costo previsto.

Art. 2.

      1. Ai fini della presente legge, per servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari si intendono le attività svolte da enti, società, pubbliche e private, organizzazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale volte a fornire agli utenti assistenza e primo soccorso telefonico.
      2. Le strutture abilitate ai servizi di cui al comma 1 sono individuate e riconosciute con decreto del Ministro della salute.

 

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Art. 3.

      1. Gli enti, le società, pubbliche e private, le organizzazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale che prestano servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari devono garantire un puntuale e tempestivo soccorso nei casi di difficoltà o di emergenza degli utenti collegati e devono comunque soddisfare i seguenti requisiti:

          a) presenza di una struttura di direzione sanitaria responsabile delle procedure operative e della centrale di ascolto;

          b) dotazione tecnologica di ricezione-ascolto ed elaborazione dati certificata dal Ministero delle comunicazioni;

          c) presenza, nell'arco delle ventiquattro ore, di personale tecnico qualificato che sovrintenda alla funzionalità della centrale d'ascolto e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione installate presso le utenze;

          d) installazione e gestione di apparecchiature terminali di telecomunicazione presso l'utenza, dotate del sistema di vivavoce.

Art. 4.

      1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali che provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall'attivazione del servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari stipulano apposite convenzioni con le strutture abilitate ai sensi degli articoli 2 e 3, per l'assistenza ai cittadini secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
      2. La stipula delle convenzioni di cui al comma 1 avviene a seguito dell'esperimento di apposita gara o appalto pubblico.